Dal 2012 è anticipata - in via sperimentale - l'istituzione dell'IMU, che ha come presuposto il possesso di immobili di cui al D. Lgs 504/1992, quello istitutivo dell'Ici.
Il Comune di Sassetta, con Delibera di Consiglio Comunale n.6/2012 ha approvato il
Il Regolamento è entrato in vigore dal 1° Gennaio 2012.
Con Delibera n.7/2012, inoltre, il Consiglio ha approvato le ALIQUOTE e le DETRAZIONI per l'anno 2012.
ALIQUOTE
ALIQUOTA BASE:
0,76%
(Si applica alla totalità degli immobili soggetti all'imposta - comprese le aree fabbricabili - a eccezione delle eccezioni sotto riportate)
ECCEZIONI:
Abitazioni a disposizione e relative pertinenze:
aliquota dello 0,86%
Abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze:
aliquota dello 0,35%
compresi:
- Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito scioglimento del matrimonio, non risulta assegnatario dell'immobile - a condizione che non sia titolare di altra abitazione nello stesso comune - OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE
- Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari - a condizione che non siano aggetto di contratti di locazione - OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DETRAZIONI per ABITAZIONE PRINCIPALE
La Delibera stabilisce nella misura di
€ 200
la detrazione per ABITAZIONE PRINCIPALE e per le RELATIVE PERTINENZE.
Cosa si intende per "ABITAZIONE PRINCIPALE" = Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizo urbano come unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Cosa si intende per "RELATIVE PERTINENZE" = Quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
Questa detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'immobiel sia adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
Questa detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari.
Questa detrazione è maggiorata di € 50 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente nell'unità (l'importo di questa maggiorazione - al netto della detrazione di base - non può superare i € 400) - OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE.
Fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito (a parenti fino al 2° grado e affini fino al 1° grado):
Aliquota dello 0,46%
- OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE -
Fabbricati rurali a uso strumentale:
Aliquota dello 0,20%
Art.9 c.3bis DL 557/93 e modificato dalla L 133/94
I MOLTIPLICATORI
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
ESEMPIO DI CALCOLO:
Un contribuente proprietario interamente dell'immobile in cui vive con due figli conviventi sotto 26 anni, in Classe A/2 e Rendita Castale pari a 1000 € deve:
Calcolare il 5/% del valore della rendita 1000/100*5=50
e sommarlo alla rendita catastale 1000+50=1050 Rendita Rivalutata
Individuare il moltiplicatore in funzione della Categoria in questo caso 160
L'Imponibile è la Rendita rivalutata x moltiplicatore 1050*160=168000
a questo punto si individua l'Aliquota che per questo caso è lo 0,35%
IMU sarà 168000/100*0,35= 588 €
per la prima casa spetta la detrazione:
di 200 €
di 50 € per ogni figlio (per un massimo di 4, sotto i 26 anni e residenti nello stesso immobile)
IMU dovuta sarà quindi 288 €
SCADENZE:
18* GIUGNO 2012 = acconto del 50%
L'acconto del 50% dell'importo annuo si calcola applicando l'aliquota base e le detrazioni sopra riportate (previste dall'art.13 del DL Monti n.201/2011).
*perché il 16 cade di sabato.
17* DICEMBRE 2012 = conguaglio
* perché il 16 cade di domenica.
Modalità di pagamento:
Per il 2012 l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze si potrà pagare in
due rate del 50%
oppure
tre rate del 33.33%
(eventuale seconda rata da versare entro il 17 SETTEMBRE 2012).
VERSAMENTO:
Il versamento dell'imposta si effettua esclusivamente tramite modello F24 (definito anche "Delega Unica F24"), secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.
INFO
UFFICIO TRIBUTI
Resp. Cristina Bandini
bandini@comune.sassetta.li.it
Tel 0565 794 223 - Fax 0565 794 203