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IMU - Imposta MUnicipale propria
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Dal 2012 è anticipata - in via sperimentale - l'istituzione dell'IMU, che ha come presuposto il possesso di immobili di cui al D. Lgs 504/1992, quello istitutivo dell'Ici.

Il Comune di Sassetta, con Delibera di Consiglio Comunale n.6/2012 ha approvato il

Il Regolamento è entrato in vigore dal 1° Gennaio 2012.

Con Delibera n.7/2012, inoltre, il Consiglio ha approvato le ALIQUOTE e le DETRAZIONI per l'anno 2012.

 

 

ALIQUOTE

ALIQUOTA BASE:

0,76%

(Si applica alla totalità degli immobili soggetti all'imposta - comprese le aree fabbricabili - a eccezione delle eccezioni sotto riportate)


 

ECCEZIONI:
Abitazioni a disposizione e relative pertinenze:
aliquota dello 0,86%
 
Abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze:
aliquota dello 0,35%

compresi:

  1. Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito scioglimento del matrimonio, non risulta assegnatario dell'immobile - a condizione che non sia titolare di altra abitazione nello stesso comune - OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE
  2. Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari - a condizione che non siano aggetto di contratti di locazione - OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE

 

DETRAZIONI per ABITAZIONE PRINCIPALE

La Delibera stabilisce nella misura di

€ 200

la detrazione per ABITAZIONE PRINCIPALE e per le RELATIVE PERTINENZE.

Cosa si intende per "ABITAZIONE PRINCIPALE" = Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizo urbano come unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Cosa si intende per "RELATIVE PERTINENZE" = Quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Questa detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'immobiel sia adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.

Questa detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari.

Questa detrazione è maggiorata di € 50 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente nell'unità (l'importo di questa maggiorazione - al netto della detrazione di base - non può superare i € 400) - OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE.

 

 

Fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito (a parenti fino al 2° grado e affini fino al 1° grado):
Aliquota dello 0,46%

- OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE -
 

Fabbricati rurali a uso strumentale:
Aliquota dello 0,20%

Art.9 c.3bis DL 557/93 e modificato dalla L 133/94

 

 

 

I MOLTIPLICATORI

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

 
ESEMPIO DI CALCOLO:
Un contribuente proprietario interamente dell'immobile in cui vive con due figli conviventi sotto 26 anni, in Classe A/2 e Rendita Castale pari a 1000 € deve:
Calcolare il 5/% del valore della rendita 1000/100*5=50
e sommarlo alla rendita catastale 1000+50=1050 Rendita Rivalutata
Individuare il moltiplicatore in funzione della Categoria in questo caso 160
L'Imponibile è la Rendita rivalutata x moltiplicatore 1050*160=168000
a questo punto si individua l'Aliquota che per questo caso è lo 0,35%
IMU sarà 168000/100*0,35= 588 €
per la prima casa spetta la detrazione:
di 200 €
di 50 € per ogni figlio (per un massimo di 4, sotto i 26 anni e residenti nello stesso immobile)
IMU dovuta sarà quindi 288 €

 

 
SCADENZE:

18* GIUGNO 2012 = acconto del 50%

L'acconto del 50% dell'importo annuo si calcola applicando l'aliquota base e le detrazioni sopra riportate (previste dall'art.13 del DL Monti n.201/2011).

*perché il 16 cade di sabato.

17* DICEMBRE 2012 = conguaglio

* perché il 16 cade di domenica.

 

 
Modalità di pagamento:

Per il 2012 l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze si potrà pagare in

due rate del 50%

oppure

tre rate del 33.33%

(eventuale seconda rata da versare entro il 17 SETTEMBRE 2012).

 

VERSAMENTO:

Il versamento dell'imposta si effettua esclusivamente tramite modello F24 (definito anche "Delega Unica F24"), secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

INFO
UFFICIO TRIBUTI

Resp. Cristina Bandini

bandini@comune.sassetta.li.it

Tel 0565 794 223 - Fax 0565 794 203

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